Sez. 3, Sentenza n. 8489 del 20/08/1990 (Rv. 468957 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE - CLAUSOLA DI DURATA INFERIORE A QUELLA MINIMA DI SEI ANNI - LICEITÀ - CONDIZIONE - CARATTERE TRANSITORIO DELL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELL'IMMOBILE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE - CLAUSOLA DI DURATA INFERIORE A QUELLA MINIMA DI SEI ANNI - LICEITÀ - CONDIZIONE - CARATTERE TRANSITORIO DELL'ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELL'IMMOBILE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Con riguardo alla disciplina dell'art. 27, comma quinto della legge 27 luglio 1978 n. 392, il quale dà facoltà alle parti di determinare la durata del contratto in misura inferiore a quella minima di sei anni, stabilita per le nuove locazioni non abitative, qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio, la transitorietà va individuata non tanto nel tipo di attività, ma piuttosto tenendo conto del particolare modo in cui si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti. (nell'affermare il suddetto principio la suprema Corte ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza che, tenuto conto delle clausole contrattuali e del comportamento complessivo delle parti, aveva affermato la transitorietà di una locazione avente ad oggetto un immobile da adibire a "deposito e vendita di stock occasionali di mobili e arredamenti"). (V 6896/87, mass n 455095).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)