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Sez. 3, Sentenza n. 6896 del 11/08/1987 (Rv. 455095 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE NON ABITATIVA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER UN PERIODO PIÙ BREVE DELLA DURATA MINIMA DI SEI ANNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - TRANSITORIETÀ DELLA LOCAZIONE - PORTATA - FASE DI AVVIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE O COMMERCIALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455095-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE NON ABITATIVA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER UN PERIODO PIÙ BREVE DELLA DURATA MINIMA DI SEI ANNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - TRANSITORIETÀ DELLA LOCAZIONE - PORTATA - FASE DI AVVIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE O COMMERCIALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Con riguardo alla disciplina dell'art. 27, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, il quale facoltizza le parti a stipulare per un periodo più breve della durata minima di sei anni stabilita per le nuove locazioni non abitative "qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio", la transitorietà della locazione deve trovare riferimento non in eventuali vicende temporali, bensì nella natura dell'attività professionale o commerciale, senza che possa rilevare che la stessa sia nella fase di avviamento, ove richieda oggettivamente durata e stabilità del rapporto. (V 3730/84, mass n 435718; (V 4712/81, mass n 415449).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)