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Sez. 5, Sentenza n. 43919 del 30/10/2007 Ud. (dep. 26/11/2007) Rv. 237978 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici - Dichiarazione di non aver riportato condanne penali - Presenza di condanne per reati poi depenalizzati ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1999 - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237978-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In caso di condanna irrevocabile per reato successivamente depenalizzato per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (nella specie, emissione di assegno bancario senza copertura) esula la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. qualora l'agente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad un pubblico ufficio, in data posteriore all'intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali; e ciò avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. n. 507 del 1999, il giudice dell'esecuzione deve, con procedura "de plano", attivabile anche "ex officio", revocare la sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 599 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)