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Sez. 5, Sentenza n. 769 del 15/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215996 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza provvista - Decreto penale di condanna - Depenalizzazione - Applicazione "ius superveniens" in cassazione - Revoca decreto penale ed eliminazione iscrizione dal casellario giudiziario.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215996-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In sede di giudizio di cassazione - in cui è applicabile di ufficio lo "ius superveniens" costituito dagli artt. 28 e 29 del d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, che hanno depenalizzato i delitti previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990 - deve essere revocato, ex artt. 100 e 101 del citato d. lgs. e 673 cod. proc. pen., il decreto penale di condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista e deve essere disposta l'eliminazione dal casellario della relativa iscrizione, a norma dell'art. 687 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687, Legge 15/12/1990 num. 386 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)