Sez. 2, Sentenza n. 10469 del 22/03/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206490 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Conferma dell'attendibilità - Conforto esterno di carattere generale - Insufficienza - Riscontri di conferma per ciascuna - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La disposizione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata "ab extrinseco", non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono quanto a contenuto più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)