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Sez. 1, Sentenza n. 468 del 18/12/2000 Ud. (dep. 19/01/2001) Rv. 217820 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie - legittimità - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2000-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217820-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)