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Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 15/10/1966 (Rv. 324779 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE ALLA UDIENZA FISSATA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324779-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE - COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE ALLA UDIENZA FISSATA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata notifica dell'impugnazione, entro il termine stabilito dal giudice, alle parti, nei cui confronti non si sia impugnata una sentenza pronunciata in causa inscindibile, non determina l'inammissibilita dell'impugnazione, qualora le dette parti si siano spontaneamente costituite all'udienza fissata con la stessa ordinanza per la trattazione della causa. In tal caso, invero, deve ritenersi raggiunto, ai sensi dell'art 156 cod proc civ, lo scopo cui l'atto era destinato (l'integrazione del contraddittorio per l'udienza a tal fine fissata), per effetto del comportamento del destinatario dell'atto stesso. Ne a cio osta la perentorieta del termine, la quale importa soltanto che la notificazione non possa piu essere validamente eseguita dalla parte che vi era tenuta, dopo la scadenza dello stesso, concretandosi in cio il diritto acquisito dalle altre parti. (Cfr 1908/61; 1314/61; 1396/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)