Sez. 5, Sentenza n. 7600 del 12/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213651 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Omessa convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori - Concorso del terzo con l'amministratore - Responsabilità specifiche di chi risulti formalmente amministratore - Ruolo dell' "extraneus".
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di omessa convocazione di assemblea, non è incompatibile il concorso del terzo con il soggetto formalmente investito della carica di amministratore di società a responsabilità limitata. Costui, infatti, in conseguenza della formale sottoscrizione del bilancio, ha, in ogni caso, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea. Pertanto la circostanza che altro soggetto si sia intromesso nella gestione di fatto non esonera il legittimo titolare della carica, aggiungendo, se mai, nuove responsabilità, secondo i criteri del concorso dell' "extraneus" nel reato proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)