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Sez. 5, Sentenza n. 4892 del 25/03/1997 Ud. (dep. 23/05/1997) Rv. 207895 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Nomina di un prestanome quale amministratore della società - Responsabilità della c.d. testa di legno per i reati di bancarotta ai sensi dell'art. 40 cod. pen. - Sussistenza - Dolo generico consistente nella consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono derivare i fatti delittuosi previsti dalla legge - Sufficienza - Dolo eventuale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207895-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Nel reato di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica da parte della cd testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)