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Sez. 2, Sentenza n. 37 del 05/01/1977 (Rv. 383544 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE E PER LA PARTE - RETTIFICAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383544-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE E PER LA PARTE - RETTIFICAZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - AMMISSIBILITA.*

I motivi dedotti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio - atteso il carattere dispositivo della eccezione stessa nonche la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ - vincolano l'attivita del giudice e quella della parte deducente, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza diversi da quelli dedotti dalla parte e questa, d'altro canto, non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne di nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis, ne apportare a questi qualsiasi mutamento. Non si travalicano i limiti di tale disciplina nell'ipotesi in cui il convenuto rettifichi solo in Sede di precisazione delle conclusioni l'indicazione del giudice competente per territorio, erroneamente indicato all'atto della proposizione dell'eccezione di incompetenza, poiche in tal caso non si aggiunge alcun nuovo motivo di incompetenza, ma si resta nello ambito di quello ritualmente dedotto. (nella specie il convenuto, dopo aver esattamente indicato che l'immobile in contestazione si trovava in Madonna di campiglio, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del pretore di Trento, indicando come competente in pretore di legnago, e, solo in Sede di precisazione delle conclusioni aveva rettificato la sua indicazione, affermando che la Competenza apparteneva in effetti al pretore di tiene).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)