Sez. 1, Sentenza n. 2019 del 02/04/1982 (Rv. 419868 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - CONTESTAZIONE DEI CREDITI AMMESSI AL PASSIVO - PERSISTENZA DELL'INTERESSE RELATIVO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO - INTERESSE DEL CREDITORE CONTESTATO - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - CONTESTAZIONE DEI CREDITI AMMESSI AL PASSIVO - PERSISTENZA DELL'INTERESSE RELATIVO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO - INTERESSE DEL CREDITORE CONTESTATO - INSUSSISTENZA.*
Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato fallimentare il creditore contestante non ha più veste per coltivare la contestazione di crediti ammessi al passivo, né può avere interesse a continuare il giudizio il creditore contestato, salvo che per la pronuncia sull'Onere delle spese, dal momento che a seguito tale sentenza e della conseguente chiusura del fallimento, viene meno la procedura concorsuale, nell'ambito e nel presupposto della quale la contestazione di un credito ammesso può unicamente trovare giustificazione. (Conf 1395/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)