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Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005 (Rv. 585745 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI | Concordato con assunzione dei debiti - Sentenza di omologazione - Passaggio in giudicato - Effetti - Chiusura del fallimento - Impugnazione di crediti ammessi al passivo - Improseguibilità - Esclusione - Fondamento - Intervento in giudizio dell'assuntore - Natura - Legittimazione ad impugnare la sentenza di accertamento del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585745-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI

In caso di ammissione del debitore al concordato fallimentare con assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non impedisce la prosecuzione dei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi al passivo: poiché, infatti, ove non sia stato diversamente stabilito nella proposta di concordato, l'assuntore risponde alla pari del fallito di tutti i debiti, ivi compresi quelli non insinuati al passivo, non può escludersi il suo interesse a coltivare le impugnazioni, nonostante la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato, in quanto, anche nel caso in cui la responsabilità dell'assuntore sia stata limitata ai soli crediti ammessi, l'esclusione dal passivo dei crediti impugnati comporta che egli non è più tenuto a soddisfarli. Nei giudizi in questione, l'assuntore non ha una posizione giuridicamente dipendente da quella dell'attore, ma, in qualità d'interveniente autonomo, è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la sussistenza del credito contestato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)