Sez. L, Sentenza n. 9969 del 18/06/2012 (Rv. 622920 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Assistenza indiretta per ricoveri all'estero - Erogazione - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa alle cure palliative.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
L'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero deve essere erogata dal Servizio sanitario nazionale, sotto forma di rimborso delle spese e anche in difetto di preventiva autorizzazione regionale, non solo quando le cure - gravi, urgenti e impraticabili nelle strutture nazionali - siano finalizzate a debellare la malattia o ad arrestarne il corso, ma anche quando esse, come le cure palliative, siano dirette ad alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale del paziente, senza incidere sull'evoluzione della malattia, atteso che, nella coordinata lettura degli artt. 2 e 32 Cost., il diritto alla salute, in funzione della dignità umana, assume una dimensione più ampia della tradizionale attesa dei mezzi di guarigione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)