Sez. 3, Sentenza n. 9319 del 20/04/2010 (Rv. 612457 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Diritto all'assistenza indiretta - Rimborso delle spese sanitarie sostenute in luogo di cura non convenzionato con il S.S.N. - Presupposti - Preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento sanitario - Necessità - Limiti - Urgenza della cura - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
Il diritto all'assistenza indiretta, che si sostanzia nel rimborso delle spese sanitarie sostenute (nella specie, per intervento cardio-chirurgico) in luogo di cura non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), non sussiste in ragione della mera qualità di assistito di detto S.S.N., ma è condizionato da un preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento sanitario richiesto, a meno che non ricorra una situazione di urgenza, intesa come assoluta improcrastinabilità della cura, in presenza della quale il diritto alla salute non può patire detto condizionamento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)