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Sez. U, Sentenza n. 3092 del 09/05/1986 (Rv. 446102 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE RIFIUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO DI ISCRIVERE UNA DONNA NEI RUOLI ARBITRALI EFFETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446102-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE RIFIUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO DI ISCRIVERE UNA DONNA NEI RUOLI ARBITRALI EFFETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda, con la quale una donna insorga avverso il rifiuto della federazione italiana gioco calcio (tramite il proprio organo associazione italiana arbitri) di iscrizione nei ruoli arbitrali effettivi, previa denuncia dell'illegittimità dell'art. 17 del regolamento della federazione medesima-settore arbitrale-nella parte in cui consente la nomina ad arbitro per i soli soggetti di sesso maschile, si ricollega ad una posizione di interesse legittimo, e spetta di conseguenza alla giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che la citata disposizione configura atto amministrativo di normazione secondaria, espressione di poteri pubblicistici, in quanto emanato dalla Figc nella veste di organo del CONI (comitato Olimpico nazionale italiano), e che, a fronte della disposizione medesima, nonché del provvedimento particolare che ne faccia applicazione negando l'ammissione a frequentare l'apposito corso per arbitri, la posizione dell'istante non assume la consistenza del diritto soggettivo, in considerazione del potere discrezionale di valutazione spettante all'organismo Federale sportivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)