diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1719 del 25/06/1963 (Rv. 262632 - 01)

MEDIAZIONE - RAPPRESENTANZA DEL MEDIATORE - DOVERE DI IMPARZIALITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262632-01

MEDIAZIONE - RAPPRESENTANZA DEL MEDIATORE - DOVERE DI IMPARZIALITA - LIMITI.*

Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o piu possibili futuri contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere d'imparzialità egli non puo pertanto curare gli interessi di uno solo di essi e non puo esserne mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contrattò ma quando questo e concluso, il dovere di imparzialita viene meno e pertanto, nella fase esecutiva, il mediatore puo anche assumere, a norma dell'art 1761 cod civ, la rappresentanza di una delle parti del contratto concluso col suo intervento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1761

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)