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Sez. L, Sentenza n. 7457 del 17/12/1983 (Rv. 432072 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - SOCI LAVORATORI DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI INDICATI DALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1970 - BENEFICIO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLO STESSO D.P.R. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432072-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - SOCI LAVORATORI DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI INDICATI DALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1970 - BENEFICIO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALLO STESSO D.P.R. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

A norma del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti medesimi), la possibilità che i contributi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci lavoratori degli organismi associativi indicati dall'art. 1 siano - in deroga al principio generale - calcolati su imponibili giornalieri da determinarsi con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anziché sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte, configura un beneficio la cui applicazione è subordinata, oltre che alla sussistenza dei requisiti indicati dallo art. 2, all'osservanza degli adempimenti elencati dall'art. 3. Consegue - atteso anche il disposto dell'art. 7 dello stesso d.P.R. - che, fin quando tali adempimenti non siano stati osservati (mediante la presentazione all'i.N.A.I.L. della documentazione prescritta), non viene meno l'Obbligo di corrispondere i contributi assicurativi secondo le modalità ordinarie e che il diritto al beneficio contributivo, il quale si acquisisce con la realizzazione degli stessi adempimenti, non può decorrere da un momento a questa anteriore.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 7 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 2, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 3, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 5, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)