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Sez. L, Sentenza n. 1077 del 04/02/1987 (Rv. 450634 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - SOCI DI COOPERATIVE - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450634-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - SOCI DI COOPERATIVE - OBBLIGO ASSICURATIVO - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Obbligo assicurativo che è normalmente condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a norma dell'art. 4 n. 7 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 si estende anche al socio delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sempre che presti la sua opera (manuale o di sovraintendenza ad opera manuale) in posizione di dipendenza funzionale in relazione alle direttive della cooperativa o della società. Pertanto non sussiste l'Obbligo assicurativo allorché tra una società ed un suo socio non sia ravvisabile, non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma neppure alcun vincolo di dipendenza funzionale in ordine all'attività svolta. (V 7457/83, mass n 432072; (V 2533/81, mass n 413312).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)