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Sez. 2, Sentenza n. 878 del 26/03/1971 (Rv. 350770 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO DI TRARNE ARGOMENTI PROBATORI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350770-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO DI TRARNE ARGOMENTI PROBATORI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Desumere argomenti probatori dal comportamento processuale delle parti costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui omesso Esercizio non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 3730'68, mass n 337071' 507'68, mass n 331574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)