Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012 (Rv. 621670 - 01)
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO) | Bene immobile dato in comodato da uno dei genitori - Residenza familiare dei futuri coniugi - Vincolo di destinazione - Termine implicito del contratto - Individuazione - Conseguenze in tema di obbligo di restituzione.
COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PRECARIO)
Quando un bene immobile sia dato in comodato da uno dei genitori affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all'uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell'art. 1809, primo comma, cod. civ.; ne consegue che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)