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Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 21/04/1966 (Rv. 322006 - 01)

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322006-01

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*

La mancata statuizione sulle spese di un, intera fase del giudizio, in quanto integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, non puo essere ovviata con un provvedimento di correzione. -nella specie il giudice di rinvio aveva omesso di statuire sulle spese della precedente fase di appello, conclusasi con la sentenza poi cassata con rinvio ad altro giudice di appello-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)