Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 21/04/1966 (Rv. 322006 - 01)
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - MANCATA STATUIZIONE SULLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
La mancata statuizione sulle spese di un, intera fase del giudizio, in quanto integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, non puo essere ovviata con un provvedimento di correzione. -nella specie il giudice di rinvio aveva omesso di statuire sulle spese della precedente fase di appello, conclusasi con la sentenza poi cassata con rinvio ad altro giudice di appello-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)