Sez. 4, Sentenza n. 459 del 26/06/1972 Ud. (dep. 25/01/1973) Rv. 123004 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In tema di giudizio di opposizione a decreto penale e ammissibile la prova tardiva dell'impedimento a comparire purche essa sia fornita appena possibile. Tuttavia, perche tale prova tardiva possa avere giuridica Rilevanza determinando l'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione della sentenza, deve risultare rigorosamente che la mancata comparizione sia stata determinata da un motivo legittimo e che siano state adottate tutte le necessarie provvidenze per portare tempestivamente a conoscenza del giudice l'impedimento verificatosi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)