Sez. 1, Sentenza n. 24415 del 19/11/2009 (Rv. 610753 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Acquisizione di ufficio del fascicolo della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento - Autorizzazione a stare in giudizio - Produzione da parte del curatore - Necessità - Omissione - Inefficacia della costituzione in giudizio - Configurablità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, diversamente da quello di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - nel quale il fascicolo della procedura è acquisibile d'ufficio, in ragione della natura inquisitoria del procedimento che porta all'apertura del fallimento e del quale l'opposizione costituisce la prosecuzione - materiale probatorio è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; ne consegue che il curatore deve produrre l'autorizzazione del giudice delegato a resistere nel relativo giudizio e che in mancanza, essendo inefficace la sua costituzione, deve esserne dichiarata la contumacia.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)