Sez. 1, Sentenza n. 185 del 05/01/1995 (Rv. 489578 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Coadiutore del curatore - Procura ad litem - Rilascio al difensore del fallimento - Specifica delega del curatore e autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Procura ad "litem" - Invalidità - Autorizzazione a stare in giudizio - Successivo rilascio da parte del giudice delegato e produzione in giudizio - Sanatoria nella predetta invalidità con effetto retroattivo - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
La invalidità della procura ad "litem" rilasciata al difensore del fallimento del coadiutore del curatore in base a delega di quest'ultimo (art. 32, primo comma, legge fallimentare) priva della necessaria specificità e dell'autorizzazione del giudice delegato, resta sanata - anche in fase di gravame - con effetto retroattivo e con il solo limite dei diritti quesiti di natura sostanziale, quando l'autorizzazione da parte del giudice delegato a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento sia, comunque, successivamente conseguita e prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)