Sez. L, Sentenza n. 3218 del 11/02/2008 (Rv. 601645 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Fondamento e limiti - Controversie anteriori alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 - Entrata in vigore - Conseguenze - Fattispecie relativa a compensazione in lite su crediti previdenziali.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di spese nei giudizi sottratti all'applicazione della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l'art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l'obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione delle spese di lite, è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione circa la compensazione operata dal giudice di merito il quale, dovendo decidere in tema di termine prescrizionale dei crediti previdenziali, aveva ritenuto che la materia fosse stata chiarita sufficientemente solo con la sentenza della Sezioni unite civili della S.C. n. 10955 del 2002, sicchè le controversie riguardanti la materia ed instaurate prima di tale pronuncia dovevano considerarsi sottoposte ad un quadro giurisprudenziale incerto la cui sussistenza poteva essere tenuta presente ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)