Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008 (Rv. 604398 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Condizioni - Esemplificazioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)