Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 09/10/1981 Ud. (dep. 01/03/1982) Rv. 152533 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413, ART. 2 LETTERA C) - EDILIZIA - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413, ART. 2 LETTERA C) - EDILIZIA - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI ILLEGITTIMAMENTE REALIZZATI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della applicazione della amnistia la limitatezza della entità dei volumi realizzati in violazione della legge urbanistica, va desunta, in Mancanza di uno specifico parametro di legge, al criterio diffuso di valutazione sociale che trova espressione anche nel settore legislativo inerente all'edilizia economica e popolare, secondo cui la costruzione abitativa di medie dimensioni è in linea di massima quella costituita da una superficie coperta di 120 mq: cui corrisponde una volumetria oscillante dai trecento ai quattrocento metri cubi. (V mass n 148572; (Conf mass n 145618; (Conf mass n 144600; (Conf mass n 140761).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)