Sez. 1, Sentenza n. 7054 del 20/12/1982 (Rv. 424721 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RISULTANZE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI - RISULTANZE - VALORE PROBATORIO.*
Quando il consulente tecnico d'ufficio abbia anche il compito di svolgere indagini per la ricostruzione di determinati accadimenti, con la conseguente facoltà di assumere, senza necessità di specifica autorizzazione, pure notizie ed informazioni presso le parti ed i terzi, i risultati di tali indagini costituiscono elementi probatori acquisiti al processo, utilizzabili dal giudice del merito nella formazione del suo convincimento. (V 4173/75, mass n 378518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)