Sez. L, Sentenza n. 4173 del 18/12/1975 (Rv. 378518 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - QUESTIONI SORTE DURANTE LE INDAGINI - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL CONSULENTE - LIMITI - FATTI COSTITUENTI OGGETTO DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - POTERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE - USO DI MACCHINA DETERMINANTE UNA MALATTIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO DEL TIPO SPECIFICO DI MACCHINA ADOPERATA - POTERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - QUESTIONI SORTE DURANTE LE INDAGINI - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL CONSULENTE - LIMITI - FATTI COSTITUENTI OGGETTO DELL'ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - POTERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE - USO DI MACCHINA DETERMINANTE UNA MALATTIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO DEL TIPO SPECIFICO DI MACCHINA ADOPERATA - POTERE DEL CONSULENTE - ESCLUSIONE.*
Il potere spettante al consulente tecnico di procedere, anche di sua propria iniziativa, all'accertamento di concrete circostanze di fatto presuppone che tale accertamento sia necessario per la soluzione di questioni che richiedano la conoscenza di norme tecniche ed, inoltre, che i fatti da accertare siano talmente collegati con la situazione, in ordine alla quale e insorta la esigenza della consulenza, da non consentire al giudice, se accertati o valutati in modo inadeguato, di stabilire la loro reale incidenza sulla soluzione giuridica da adottare. Al consulente tecnico e, invece, interdetto di accertare fatti che non comportino una valutazione tecnica, ma che debbono essere dimostrati dalle parti, con i mezzi consueti, in base alla ripartizione dell'Onere probatorio. Ne consegue che in una controversia previdenziale in cui si discuta se l'uso di determinate macchine abbia dato luogo ad una malattia professionale del lavoratore, il consulente tecnico non puo, ove sussista contrasto sul tipo di macchina adoperata, sostituirsi all'attore nel provare a quali macchine quest'ultimo sia stato realmente addetto. (Conf 404/70, mass n 345364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)