Sez. U, Sentenza n. 451 del 11/02/1969 (Rv. 338530 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO IMPUGNATO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO IMPUGNATO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Non attiene ai limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato la censura, proposta con il ricorso per Cassazione e riflettente l'attivita interpretativa esplicata dal consiglio per la qualificazione giuridica dell'atto impugnato in relazione al suo effettivo contenuto. L'interpretazione dell'atto costituisce, invero, un necessario presupposto dell'Esercizio della funzione giurisdizionale, perche da essa consegue l'individuazione delle norme da applicare per la decisione del caso controverso essa inerisce, quindi, a quegli accertamenti preliminari, che il consiglio di stato, come ogni altro giudice, e abilitato a compiere e che, anche se erronei, concretandosi in errori in judicando, si sottraggono al limitato Sindacato di legittimita della Corte suprema. (V. 3152-68, massima n. 336057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)