Sez. U, Sentenza n. 3152 del 08/10/1968 (Rv. 336057 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
In conformita delle combinate norme di cui all'art 48 del tu 26 giugno 1924, n. 1054, 360, n. 1, e 362, comma primo, cod.civ. e 111, comma terzo, della Costituzione, le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione il controllo della SC e, quindi, circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, cioe all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, escluso ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa. Pertanto, l'impugnazione e ammissibile soltanto in ipotesi determinate ed aventi carattere tassativo, quali a)l'eccesso di potere giurisdizionale, per avere il consiglio di stato invaso il campo riservato alla discrezionalita della pa, cioe per avere riconosciuto la propria giurisdizione in quei campi in cui nessun giudice puo conoscere della controversia, come nei casi in cui, di fronte all'attivita spiegata dalla pa, debbano riconoscersi posizioni soggettive riconducibili a semplici interessi di fatto, privi di ogni tutela giurisdizionale b) l'invasione delle sfere della giurisdizione attribuita al giudice ordinario ovvero ad altro giudice speciale C) l'esplicazione di un Sindacato di merito, allorche la potestas iudicandi sia limitata alla sola indagine sulla legittimita dell'atto amministrativo impugnato d) il rifiuto dell'Esercizio della potesta giurisdizionale, sullo erroneo presupposto che la materia non possa essere oggetto, in modo assoluto, di funzione giurisdizionale o che non possa essere oggetto della funzione giurisdizionale propria del consiglio di stato e) la illegittima Costituzione del collegio giudicante, in quanto la Mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo si inquadra anch'essa nel difetto di giurisdizione. Al di fuori delle ipotesi anzidette, restano sottratte al controllo della suprema Corte le violazioni dipendenti, comunque, da erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da una manchevole valutazione delle prove e dall'inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del processo. (Conf. Alle sent. N. 1673-67, mass. N.328495 n.253-67 n. 28896n. 2774-66 n. 1297-65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)