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Sez. 5, Sentenza n. 25313 del 28/11/2014 (Rv. 633526 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esercizio associato di professione liberale - Autonoma organizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633526-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie professione forense) rientra nell'ipotesi regolata dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del comma 1 dell'art. 2 del medesimo d.lgs., presupposto dell'imposta, dovendosi prescindere completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)