Sez. 5, Ordinanza n. 16784 del 16/07/2010 (Rv. 614547 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esercizio associato di professione liberale - Autonoma organizzazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie dottore commercialista) rientra nell'ipotesi regolata dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del comma 1 dell'art. 2 del medesimo d.lgs., presupposto dell'imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)