Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 28/01/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155067 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE EX ART. 133 COD. PEN. - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - UTILIZZAZIONE DEI CRITERI DELL'ART. 133 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
PENA - DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE EX ART. 133 COD. PEN. - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - UTILIZZAZIONE DEI CRITERI DELL'ART. 133 COD. PEN. - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito non può utilizzare, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, uno degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che sia stato già valutato ai fini della Determinazione della pena in una misura più favorevole all'imputato, giacché, in caso contrario, il medesimo elemento di valutazione influirebbe due volte in ordine alla misura della pena da infliggere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)