Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 11/12/1974 (Rv. 372880 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE SU STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE SU STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATE IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Il controllo istituzionale della Corte di Cassazione puo e deve essere portato, salva la ipotesi di questione rilevabile d'ufficio, esclusivamente sulla sentenza di appello e sulle questioni discusse nel relativo giudizio; cosi che non puo formare oggetto di censura dinanzi ad essa la statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia, quando non sia stato proposto gravame specifico da parte del soccombente e sia mancata, percio, una pronuncia del giudice d'appello. (V 3489'72, mass n 361399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)