Sez. 4, Sentenza n. 5464 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159422 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NECESSITÀ DI INFORMARE I DIPENDENTI DELLE NORME DI PREVENZIONE - PRESENZA DI STRUMENTO IDONEO AD EVITARE RISCHI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DARE LE NECESSARIE INFORMAZIONI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: PRESENZA DI RAMPINO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NECESSITÀ DI INFORMARE I DIPENDENTI DELLE NORME DI PREVENZIONE - PRESENZA DI STRUMENTO IDONEO AD EVITARE RISCHI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DARE LE NECESSARIE INFORMAZIONI - NECESSITÀ - FATTISPECIE: PRESENZA DI RAMPINO.*
La presenza sul luogo di lavoro di uno strumento idoneo allo scopo non è sufficiente per escludere il dovere del capo officina di dare le informazioni imposte dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che si prefigge proprio il fine di rendere edotto il lavoratore dei rischi e della conseguente necessità di usare gli strumenti idonei ad evitare gli infortuni. (fattispecie relativa alla presenza di rampino ritenuta, erroneamente, di per se sola idonea ad ovviare ai rischi connessi all'operazione di stacco di sfridi metallici da una lamiera, tanto che il lavoratore, disinformato, incorreva in infortunio). (V mass n 112882).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)