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Sez. L, Sentenza n. 735 del 26/01/1983 (Rv. 425478 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - CONCORSI - RICHIESTA DEL POSSESSO DI UN DETERMINATO TITOLO DI STUDIO AI FINI DELL'ASSUNZIONE - STATUIZIONE SULLA IRRILEVANZA DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI CONSEGUITI PRIMA DELL'ASSUNZIONE - CLAUSOLA RELATIVA - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425478-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - CONCORSI - RICHIESTA DEL POSSESSO DI UN DETERMINATO TITOLO DI STUDIO AI FINI DELL'ASSUNZIONE - STATUIZIONE SULLA IRRILEVANZA DI EVENTUALI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI CONSEGUITI PRIMA DELL'ASSUNZIONE - CLAUSOLA RELATIVA - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE - NULLITÀ.*

La clausola, inserita in un bando di concorso indetto da una azienda municipalizzata, che, richiedendo il possesso di un determinato titolo di studio ai fini dell'assunzione, stabilisca l'irrilevanza, nel corso dell'ulteriore svolgimento del rapporto di lavoro, di eventuali titoli di studio superiori, conseguiti prima dell'assunzione, viola i precetti di cui agli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione - sul diritto al lavoro di tutti i cittadini secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione e sul divieto che l'iniziativa economica si esplichi in pregiudizio della libertà individuale - nonché l'art. 8 della legge n. 300 del 1970, che non consente discriminazioni secondo criteri estranei alle attitudini professionali. L'accettazione, da parte del dipendente, della clausola suddetta, posta a base dell'esclusione del dipendente stesso dalla partecipazione ad un successivo concorso interno (riservato ad altri dipendenti in possesso di uno di detti titoli superiori), configura una rinuncia radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., risolvendosi nell'abdicazione ad uno status permanente, indisponibile ed irrinunciabile e nella dismissione, quanto alla possibilità di partecipazione al successivo concorso, non di un diritto già acquisito, al tempo dell'accettazione della clausola, ma di una mera aspettativa della futura acquisizione del diritto stesso. (V 3102/82, mass n 421037 sulla prima parte; (V 1509/82, mass n 419326 sulla prima parte; (V 917/82, mass n 418779 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)