Sez. U, Sentenza n. 1509 del 09/03/1982 (Rv. 419326 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA CONTENENTE LA PRECLUSIONE PER I POSSESSORI DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI A QUELLI REPUTATI NECESSARI - ILLEGITTIMITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSUNZIONE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA CONTENENTE LA PRECLUSIONE PER I POSSESSORI DI TITOLI DI STUDIO SUPERIORI A QUELLI REPUTATI NECESSARI - ILLEGITTIMITÀ.*
La clausola, inserita dall'e.N.E.L. in un bando di concorso per l'assunzione di propri dipendenti, la quale assuma un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire determinati posti a motivo di preclusione della partecipazione al concorso, è illegittima, contrastando, in particolare, con i precetti di cui agli artt. 4 e 34 della Costituzione, sul diritto al lavoro di tutti i cittadini, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, e sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, nonché con i principi fissati dall'art. 8 dello statuto dei lavoratori, che non consente discriminazioni, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali. (Conf 6452/79, mass n 403185; (Conf 972/78, mass n 390310).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)