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Sez. 1, Sentenza n. 26264 del 02/12/2005 (Rv. 587245 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Condizioni - Potere discrezionale del giudice del merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587245-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale. Ne consegue che detto potere ben può essere esercitato dal giudice chiamato a pronunciarsi sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento in ragione del carattere officioso del processo, che conserva tale natura anche in grado di appello, e consente al giudice, se lo ritenga necessario per la sua indagine, di attingere a tutte le risultanze processuali, senza distinguere tra oneri spettanti all'una o all'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)