Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016 (Rv. 638150 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Onere della prova a carico dell'imprenditore - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)