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Sez. 6, Sentenza n. 2328 del 03/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157935 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - TRUFFA E MILLANTATO CREDITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157935-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - TRUFFA E MILLANTATO CREDITO - ESCLUSIONE.*

Il principio di specialità è invocabile quando un illecito comprende in sè un altro, presentando inoltre dei requisiti aggiuntivi. (nella specie si è rilevata l'assenza di un rapporto di specialità fra truffa e millantato credito, in ordine ai quali è applicabile la regola del concorso). (Conf mass n 151113; (Conf mass n 150817).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)