Sez. 6, Sentenza n. 2328 del 03/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157935 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - TRUFFA E MILLANTATO CREDITO - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - TRUFFA E MILLANTATO CREDITO - ESCLUSIONE.*
Il principio di specialità è invocabile quando un illecito comprende in sè un altro, presentando inoltre dei requisiti aggiuntivi. (nella specie si è rilevata l'assenza di un rapporto di specialità fra truffa e millantato credito, in ordine ai quali è applicabile la regola del concorso). (Conf mass n 151113; (Conf mass n 150817).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)