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Sez. 5 - , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021 (Rv. 660232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell’atto assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660232-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 202 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)