Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 03/03/2008 (Rv. 602212 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza minima di dieci metri stabilita dall'articolo 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n.1444 - Applicazione - Indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti - Necessità e condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'articolo 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, traente la sua efficacia precettiva inderogabile dall'articolo 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.765) - "ratione temporis" applicabile -, deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Tale norma va pertanto applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)