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Sez. 2, Sentenza n. 4715 del 30/03/2001 (Rv. 545348 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Norme prescrittive di distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi - Formulazione identica alla norma dell'art 9 D.M. 1444 del 1968 - Obbligo di rispetto anche tra costruzioni in posizione non parallela - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545348-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, il quale impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per il carattere di assolutezza ed inderogabilità della norma, in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Nella specie la S.C. ha ritenuto applicabile l'art.7 del P.R.G. di Viterbo, con formulazione identica all'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, laddove gli edifici per cui è causa si fronteggiavano con una parete finestrata ed uno spigolo di muro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 12/12/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)