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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33716 del 18/12/2019 (Rv. 656452 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE | Rateizzazione del debito tributario - Necessità di prestazione di garanzie - Abrogazione ai sensi dell’art. 83, comma 23, lett. a), del d.l. n. 112 del 2008 - Limiti - Fondamento - Conseguenze sulle ipoteche già iscritte.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656452-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, l'abrogazione, operata dall'art. 83, comma 23, lett. a), del d.l. n. 112 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008), della necessità di prestare garanzie quale requisito per l'ammissione al beneficio, non incide sull'efficacia delle ipoteche esattoriali in precedenza iscritte a questo fine, poiché tale abrogazione non opera che per l'avvenire, limitatamente ai soli casi in cui dette ipoteche non siano già state iscritte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 83 com. 23 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)