Sez. 5, Sentenza n. 5382 del 18/03/2015 (Rv. 635151 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Base imponibile - Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione - Regola generale di determinazione - Fabbricati non iscritti alla data della denuncia - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, la base imponibile è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione ai sensi dell' art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che costituisce regola generale applicabile anche ai fabbricati dichiarati per l'iscrizione in catasto - ma non ancora iscritti alla data della denuncia di successione - qualora non risultino soddisfatte le condizioni richieste dal successivo art. 34, comma 6, il quale disciplina la tassazione secondo criteri di valutazione automatica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la rettifica operata con riferimento al valore venale del bene, in ragione della natura provvisoria e non definitiva dei dati catastali e della mancanza di dichiarazione degli eredi di volersi avvalere dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 14 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)