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Sez. 1, Sentenza n. 573 del 02/03/1973 (Rv. 362639 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI SOGGETTIVI - OPPONIBILITA AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362639-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI SOGGETTIVI - OPPONIBILITA AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il principio della soccombenza, sancito dall'art 91 cod proc civ, riguarda soltanto le parti, per cui la pronunzia sulle spese contenuta nella sentenza che definisce il giudizio non e opponibile al consulente tecnico d'ufficio che ha esercitato le sue funzioni nello stesso giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)