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Sez. 5, Sentenza n. 50497 del 20/06/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274435 - 02

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Paziente psichiatrico sottoposto a misure di contenzione - Posizione di garanzia dell'infermiere nei confronti del paziente - Configurabilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2018-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274435-02

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In materia di contenzione del paziente psichiatrico, l'infermiere è titolare, ai sensi dell'art. 1, legge 10 agosto 2000, n. 251, e del codice deontologico degli infermieri, di specifici obblighi giuridici autonomi rispetto a quelli del medico, essendo egli tenuto a verificare la legittimità della contenzione, affinché sia circoscritta ad un uso straordinario del trattamento, e a segnalare all'autorità competente eventuali abusi.

Riferimenti normativi: Legge 10/08/2000 num. 251 art. 1, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)