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Sez. 5, Sentenza n. 28704 del 14/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264851 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ | Elementi costitutivi - Fattispecie: soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Stato
decisa il 2015-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264851-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ

Ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati e non accertati solo in via presuntiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dello stato di necessità nei confronti degli imputati di sequestro di persona e omicidio colposo, i quali avevano solo parzialmente immobilizzato e comunque assoggettato a continuo monitoraggio un paziente sottoposto a T.S.O. e ricoverato in permanente stato di agitazione psicomotoria caratterizzata da atteggiamenti aggressivi contro i presenti e contro se stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)