diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24405 del 02/10/2008 (Rv. 604981 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Minaccia di licenziamento per giusta causa - Violenza morale del datore di lavoro quale causa di annullabilità delle dimissioni - Configurabilità - Onere della prova - Del lavoratore - Presupposti.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604981-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO

Le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga accertata - e il relativo onere probatorio è carico del lavoratore che deduca l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)